La Normativa
Vendite Speciali al Dettaglio
Con il Decreto Legislativo n°114 del 31 marzo 1998 vengono identificate come appartenenti alla categoria vendite speciali al dettaglio, tutte le attività di compravendita che si svolgono con l'ausilio di mezzi comunicazione e per corrispondenza. Con questo decreto vengono fra l'altro, riformulate le caratteristiche giuridiche alle quali si devono conformare questo tipo di attività commerciali.
Prima precisazione importante le vendita per corrispondenza, le televendite o le vendita on line appartengono alla vendita al dettaglio, ovvero attengono al settore riguardante coloro che per proprio conto aquistano dei beni per poi rivenderli direttamente al consumatore finale. Coloro che vogliono intraprendere questo tipo di attività devono aprire una partita IVA, provvedere al'iscrizione presso l'Agenzia delle Entrate, provvedere alla registrazione della loro attività presso il Registro delle Imprese comunicando la denuncia di inizio attività al REA, Registro Economico Amministrativo; Inscrivere l'azienda presso l'INPS per la gestione della contribuzione e della previdenza nonchè attenersi alle norme Regionali e Provinciali.
Dal momento che le vendite per corrispondenza e le televendite sono giuridicamente accomunate e probabilmente rappresentano la naturale evoluzione dell'una verso l'altra desideriamo aggiungere quanto la legge in merito alle televendite prevede come norme comportamentali cui attenersi con scrupolo, a tutela della libera scelta del consumatore:
- la legge non consente l'invio di prodotti se non espressamente richiesti dal consumatore, fatta eccezione per i campioni di vendita o gli omaggi il cui invio non prevede alcuna spesa o vincolo di acquisto per l'utente.
- nel caso delle televendite, è responsabilità dell'emittente televisiva accertarsi che l'azienda titolare dei prodotti pubblicizzati sia in possesso dei requisiti previsti per legge per svolgere la sua attività
- durante la messa in onda devono passare ed essere leggibili i dati dell'azienda, la sua denominazione, indirizzo, partita IVA e il numero di iscrizione al registro delle imprese.
- non è consentita alcuna forma di sfruttamento delle convinzioni, superstizioni o timori del pubblico
- non sono consentite scene di violenza che possano turbare la morale e la sensibilità del pubblico
- non sono consentiti messaggi che ledano la dignità della persona e con contenuti discriminatori per sesso razza e provenienza geografica.
- non sono consentiti messaggi che offendano le convinzioni politiche e religiose di alcuno e che incoraggino comportamenti lesivi della salute e del rispetto dell'ambiente
- non sono consentiti messaggi equivoci e poco chiari che possano indurre in errore l'utente nel valutare le caratteristiche, le prestazioni e il costo dei beni e servizi proposti.
- non sono consentiti messaggi rivolti a minorenni che prevedano la sottoscrizione di contratti di compravendita o locazione; ancora rispetto ai minori è fatto espresso divieto di: incoraggiare da parte loro l'acquisto di un bene o servizio sfruttando la loro inesperienza; incoraggiare i minori a persuadere i propri familiari a procedere all'acquisto; fare leva sul senso di fiducia riposto sui prorpi familiari; mostrare i minori in situazioni pericolose.
- la legge vieta televendite con oggetto di vendita i tabacchi.